Circolare n.162/2017

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Roma, 29 settembre 2017

 

Circolare n. 162/2017

 

Oggetto: Codice della Strada – Divieti di circolazione – Rilascio autorizzazioni in deroga – D.M. Prot. n. 434 del 20.9.2017.

 

Con il decreto indicato in oggetto, in corso di pubblicazione sulla G.U., il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha integrato il decreto  n. 439/2016 recante il calendario dei divieti di circolazione dei mezzi pesanti 2017, introducendo i criteri in base ai quali le Prefetture possono rilasciare le autorizzazioni alla circolazione in deroga nei giorni di divieto per il trasporto di prodotti alimentari (che non rientrano nel regime ATP, né tra quelli deteriorabili fissati dall’art. 3 lettera r del decreto sui divieti), nonché per i trasporti di merci per le produzioni industriali a ciclo continuo. 

 

Il provvedimento nasce a seguito del ricorso sollevato dal Codacons contro il calendario dei divieti 2017, ricorso che aveva causato il blocco del rilascio delle autorizzazioni da parte delle Prefetture.

 

In particolare è stato specificato che le Prefetture nell’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione dovranno considerare se l’esigenza ci circolare nei giorni vietati sia “funzionale a soddisfare nell’immediato i fabbisogni di primaria importanza delle comunità alle quali sono destinate le merci trasportate ovvero è finalizzata allo svolgimento di attività pubbliche o di pubblico interesse o di utilità sociale” nonché sia “indifferibile per gli usi di cui sopra, poiché è collegata a termini essenziali ovvero ad una impossibilità di svolgimento del trasporto nei giorni non protetti dai divieti”.

 

Inoltre la Prefettura dovrà verificare che “non sussistano particolari situazioni di rischio connesse alle specifiche modalità del trasporto, alle caratteristiche dell’itinerario da percorrere nonché alla tipologia di traffico con cui va ad interferire”. Queste circostanze dovranno essere esplicitamente evidenziate nelle motivazioni riguardanti i provvedimenti di autorizzazione.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. 25/2017

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